Appalti, il piano contro le mafie aumenta i controlli
Entrano in vigore martedì prossimo le disposizioni per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti. La Legge 136/2010 introduce novità per la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle opere pubbliche, l’identificazione degli addetti nei cantieri e la creazione a livello regionale di una Stazione Unica Appaltante.
Tracciabilità dei flussi finanziari: Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico. È inoltre necessario documentare i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. In tutti i casi vige il divieto di impiego del contante.
Per consentire una maggiore trasparenza, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.
Materiali e lavoratori: La bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Per l’identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento deve contenere la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Sanzioni: In caso di violazioni, oltre all’applicazione della clausola risolutiva, che fa cessare automaticamente il contratto, la legge prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 5 al 20% del valore della transazione per chi usa il contante e dal 5 al 10% per chi non si appoggia a conti correnti dedicati.
Stazione Unica Appaltante: La legge promuove infine l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (Sua) in grado di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici. A tal fine entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è prevista l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Secondo il Ministero degli Interni la nuova legge si applicherà solo ai contratti pubblici stipulati a partire dal 7 settembre. Per i rapporti già in corso dovrebbe invece valere la normativa precedente. Di parere opposto l’Autorità di Vigilanza, che nei prossimi giorni potrebbe emanare un documento più approfondito.
Tracciabilità dei flussi finanziari: Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico. È inoltre necessario documentare i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. In tutti i casi vige il divieto di impiego del contante.
Per consentire una maggiore trasparenza, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.
Materiali e lavoratori: La bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Per l’identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento deve contenere la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Sanzioni: In caso di violazioni, oltre all’applicazione della clausola risolutiva, che fa cessare automaticamente il contratto, la legge prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 5 al 20% del valore della transazione per chi usa il contante e dal 5 al 10% per chi non si appoggia a conti correnti dedicati.
Stazione Unica Appaltante: La legge promuove infine l’istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (Sua) in grado di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici. A tal fine entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è prevista l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Secondo il Ministero degli Interni la nuova legge si applicherà solo ai contratti pubblici stipulati a partire dal 7 settembre. Per i rapporti già in corso dovrebbe invece valere la normativa precedente. Di parere opposto l’Autorità di Vigilanza, che nei prossimi giorni potrebbe emanare un documento più approfondito.
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